Versamento dell’imposta di bollo sulle fatture elettroniche
Scade il 20 ottobre 2020 il termine ultimo per il versamento dell’imposta di bollo relativa alle fatture elettroniche emesse nei mesi di luglio, agosto e settembre.
Si ricorda che l’imposta di bollo di 2 euro è dovuta quando in fattura vi sono importi/operazioni di importo superiore ad Euro 77,47 non soggetti ad IVA, aventi le seguenti caratteristiche:
Ambito IVA | Operazioni | Fattispecie | Soggetta a imposta di bollo di € 2,00 per importi oltre € 77,47 |
Operazioni in campo IVA D.P.R. 633/1972 | Imponibili | Imponibile IVA (4%, 10%, 22%) | No |
Articolo 17: Inversione Contabile “nazionale” (rottami, subappalti edilizia, cessioni di CPU e cellulari) | No | ||
Articolo 17-ter: Split Payment (scissione dei pagamenti alla Pubblica Amministrazione) | No | ||
Articolo 74: IVA assolta all’origine (editoria, ricariche telefoniche) | No | ||
Esenti | Articolo 10: prestazioni sanitarie, attività educative e culturali, riscossione di tributi, esercizio di giochi e scommesse, prestazioni di mandato e mediazione, operazioni in oro, immobiliari, finanziarie | Sì | |
Non Imponibili | Articolo 8 a), 8 b), 9; articolo 66 comma 5 D.L. 331/1993: esportazioni di beni dirette ed indirette, servizi internazionali, cessioni di beni intracomunitarie, bollette e documenti doganali | No | |
Articolo 8 c) e 8 bis: esportatori abituali e operazioni assimilate a esportazioni | Sì | ||
Escluse | Articolo 15: spese in nome e per conto, interessi di mora, etc… | Sì | |
Operazioni fuori campo IVA D.P.R. 633/1972 | Articolo 2,3,4,5,7: operazioni fuori campo IVA (ricevute per prestazioni occasionali, servizi intracomunitari resi, etc…) | Sì | |
Articolo 1 commi 54-89 L. 190/2014 e s.m.: operazioni in franchigia da IVA (regime forfettario) | Sì | ||
Articolo 27 commi 1 e 2 D.L. 98/2011 : operazioni non soggette ad IVA (regime di vantaggio – minimi) | Sì |
Entro il 20 ottobre 2020 occorre effettuare il pagamento, senza applicazione di interessi e sanzioni, anche dell’imposta di bollo eventualmente non versata per il primo e secondo trimestre, perché di ammontare complessivamente inferiore a 250 euro (v. Decreto Liquidità).
Restano ferme le ordinarie scadenze del 20 ottobre 2020 e del 20 gennaio 2021, per i versamenti dell’imposta di bollo dovuta anche se di importo inferiore a 250 euro, sulle fatture elettroniche emesse rispettivamente nel terzo e quarto trimestre solare dell’anno.
Sul sito dell’agenzia delle entrate, un servizio specifico fruibile dal Portale “Fatture e Corrispettivi”, permette la verifica e il pagamento dell’imposta di bollo complessiva per le Fatture Elettroniche emesse attraverso il Sistema di Interscambio, cioè quelle per le quali il SdI ha emesso una ricevuta di consegna ovvero una ricevuta di impossibilità di recapito. Le fatture elettroniche scartate da SdI si considerano non emesse e perciò non sono conteggiate nel calcolo del bollo in quanto per queste non sorgerà neppure il presupposto del tributo.
In particolare, per il calcolo del bollo trimestrale il servizio prende in considerazione le seguenti fatture elettroniche:
- le fatture B2B e B2C per le quali la data di consegna (tag xml <DataOraConsegna>) contenuta nella ricevuta di consegna che il SdI invia al trasmittente o la data di messa a disposizione (tag xml <DataMessaADisposizione>) contenuta nella ricevuta di messa a disposizione che il SdI invia al trasmittente è precedente alla fine del trimestre. Per esempio se una fattura è stata inviata a SdI il 20 settembre e la ricevuta di consegna contiene una data di consegna precedente al 30 settembre, questa concorre al calcolo del bollo per il terzo trimestre, anche se la ricevuta di consegna è arrivata dopo la scadenza del terzo trimestre; se una fattura è stata inviata a SdI il 27 settembre e la ricevuta di consegna contiene una data di consegna successiva al 30 settembre, questa concorre al calcolo del bollo per il quarto trimestre;
- per le fatture B2G, le fatture consegnate nel trimestre, ma per le quali al momento della elaborazione da parte di SdI non sono pervenute notifiche di esito committente di accettazione o notifiche di decorrenza termini vengono gestite nell’ambito del trimestre successivo; le fatture rifiutate dalla PA non vengono conteggiate nel calcolo del bollo trimestrale.
L’elaborazione dell’Agenzia delle entrate avviene il giorno 10 del mese successivo a quello di riferimento e dalla funzione specifica dedicata (Fatture e corrispettivi, Pagamento imposta di bollo) è consentito:
- consultare per ciascun trimestre solare un riepilogo sintetico dei dati correlati all’imposta di bollo dovuta ovvero già pagata;
- effettuare, per ciascun elemento di riepilogo, la predisposizione del pagamento, mediante il calcolo dell’imposta dovuta calcolata sul numero delle fatture passibili di imposta. L’utente in tale fase ha la facoltà di modificare il numero delle fatture passibili di bollo e conseguentemente l’importo dell’imposta, ad esempio qualora si sia dimenticato di indicare l’imposta di bollo nella fattura quando invece ne era soggetta;
- procedere con l’invio della richiesta di addebito su un conto corrente che l’utente indica, ovvero la predisposizione della stampa del modello F24 con i dati utili per il pagamento; tali dati possono essere quelli proposti dal sistema ovvero modificati dall’utente (v. punto precedente)
Il versamento dell’imposta di bollo è effettuato con modalità esclusivamente telematica utilizzando nel modello F24 il codice tributo 2523 per il terzo trimestre.
Ricordiamo infine che dal 1° gennaio 2021 l’Agenzia delle Entrate integrerà con una procedura automatizzata le fatture emesse da quella data che non recano l’annotazione di assolvimento dell’imposta, ma che invece avrebbero dovuto prevederlo, determinando così l’importo effettivamente dovuto dal contribuente.
Lo Studio rimane a disposizione.