Trattamento delle moratorie del debito bancario

Trattamento delle moratorie del debito bancario

Con questo contributo vogliamo concentrare la nostra attenzione sul trattamento contabile delle moratorie del debito bancario e dei contratti di locazione finanziaria che dobbiamo affrontare nei prossimi mesi nella predisposizione del bilancio o delle situazioni intermedie, secondo i principi contabili nazionali.

Moratoria mutui e finanziamenti

Le problematiche contabili sono assai diverse a seconda che il bilancio sia redatto in forma ordinaria o abbreviata/micro.

Bilancio in forma ordinaria: le passività finanziarie dovrebbero essere state valutate in base al criterio del costo ammortizzato (OIC19)

In caso di moratoria di debiti bancari, le società obbligate a redigere il bilancio in forma ordinaria dovranno tenere conto del paragrafo 61 del citato OIC19. Esso prevede che, se in epoca successiva rispetto alla rilevazione iniziale della passività finanziaria (valutata al costo ammortizzato, con o senza attualizzazione) dovessero emergere circostanze che portino la società a modificare le proprie stime dei flussi finanziari connessi alla passività, il valore della passività espresso in bilancio dovrà essere rideterminato attraverso una attualizzazione dei flussi finanziari futuri sulla base dell’interesse effettivo determinato in occasione della rilevazione iniziale della passività stessa. La differenza fra il valore rideterminato e quello precedentemente assunto nei conti aziendali, “andrà a conto economico” fra gli oneri o fra i proventi finanziari, a seconda del segno.

Bilancio in forma abbreviata/micro: tendenzialmente, le passività finanziarie sono state invece rilevate in contabilità in base al valore nominale, con separata rilevazione dei costi di transazione iniziali e degli eventuali aggi/disaggi di emissione (per i prestiti obbligazionari).

In caso di moratoria di debiti bancari, per le società che redigono bilancio in forma abbreviata (o micro) non dovrà essere effettuata alcuna rideterminazione del valore “nominale” della passività verrà effettuata, piuttosto dovrà essere rideterminato il valore del “risconto pluriennale” connesso agli oneri iniziali dell’operazione (costi di transazione) che vengono, solitamente, “spalmati” durante tutta la durata del periodo di ammortamento della passività a cui si riferiscono. (OIC19 paragrafi da 54 a 57).

Sin qui abbiamo ipotizzato, come di solito avviene nelle operazioni di moratoria, che la componente “interesse” venisse regolarmente corrisposta. In questo caso, il costo confluisce regolarmente a conto economico e non sorge alcun problema contabile.

Può anche accadere che la moratoria preveda il blocco totale di ogni pagamento, sia in linea capitale che interesse. In questo caso, come ovvio, non abbiamo una “manifestazione finanziaria” che ci misura il costo che matura pro tempore, pertanto è essenziale che in sede di scritture di assestamento vengano rilevate in bilancio le quote di interesse passivo maturato (manifestazione economica negativa) per competenza alle quali si accompagneranno, in contropartita patrimoniale, debiti. Questo è un fenomeno che non ci è del tutto sconosciuto, anche al di fuori di operazioni di moratoria: pensiamo, ad esempio, a società in difficoltà finanziaria che, nel corso di un certo esercizio, non sono state in grado di pagare regolarmente le rate dei finanziamenti in scadenza. In questi casi, infatti, a fine esercizio stanziamo il costo maturato ma non corrisposto.

Moratoria leasing

Nel nostro sistema economico, da sempre, la locazione finanziaria altro non è che una modalità alternativa per finanziare il costo di acquisto di un bene strumentale.

Da questo assunto consegue che la moratoria è un qualcosa che coinvolge necessariamente anche questa tipologia di impegno finanziario.

Sempre l’OIC19, nell’appendice A paragrafo A.7, ci viene in aiuto nell’indicarci la corretta procedura contabile da adottare. In questi casi la moratoria si sostanzia in un allungamento della durata contrattuale originariamente prevista.

Dal punto di vista contabile, il pagamento della componente “interesse di periodo” confluisce (analogamente al caso dei mutui) a conto economico, senza determinare alcun problema particolare.

Diverso è il discorso che dobbiamo affrontare sul versante del “maxicanone”. Esso, come ben sappiamo, viene “spalmato” lungo tutta la durata contrattuale attraverso la tecnica contabile del risconto attivo. Ne consegue che al verificarsi di una variazione della durata originariamente prevista del contratto, occorrerà ricalcolare il “piano di degrado” del risconto attivo esistente alla data di accesso alla moratoria.

Un’attenzione particolare va riservata alla componente capitale che viene traslata “in avanti” dal punto di vista finanziario. Il fatto che durante la moratoria non vengano pagate quote capitale non significa che esse non maturino dal punto di vista economico. Sono cioè costi aventi manifestazione economica attuale e manifestazione finanziaria futura. Ne consegue che, come suggerisce chiaramente il paragrafo A.7 dell’OIC19, dovremo rimodulare l’imputazione a conto economico dei canoni leasing residui posticipati, pena l’inesatta determinazione del reddito di periodo.

Per concludere, qualora non venisse corrisposta neppure la componente interessi, essa andrebbe comunque determinata (analogamente a quanto detto per i mutui) e rilevata a conto economico fra i costi e nel passivo di stato patrimoniale fra i debiti.

Lo Studio rimane a disposizione.