Nuove sospensioni dei versamenti legate alla riduzione del fatturato

Nuove sospensioni dei versamenti legate alla riduzione del fatturato

Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del DL 23/2020 (decreto “liquidità”), sono diventate operative le nuove proroghe e sospensioni dei versamenti a causa dall’emergenza da coronavirus.

Ai sensi dell’art. 18 del DL 23/2020 per i soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione, che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato, con ricavi o compensi non superiori a 50 milioni di euro nel periodo d’imposta precedente a quello in corso al 9 aprile 2020 (2019, per i soggetti “solari”), è prevista la sospensione dei versamenti nei mesi di aprile e maggio 2020 relativi:

  • alle ritenute sui redditi di lavoro dipendente e assimilati, di cui agli artt. 23 e 24 del DPR 600/73, e alle trattenute relative all’addizionale regionale e comunale;
  • all’IVA

La sospensione dei suddetti versamenti:

–      nel mese di aprile 2020, si applica a condizione che tali soggetti abbiano subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 33% nel mese di marzo 2020 rispetto allo stesso mese del 2019;

–      nel mese di maggio 2020, si applica a condizione che tali soggetti abbiano subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 33% nel mese di aprile 2020 rispetto allo stesso mese del 2019.

Se, invece, i ricavi o compensi del 2019 (per i soggetti “solari”) sono superiori a 50 milioni di euro, per beneficiare della sospensione dei versamenti in esame occorre che la riduzione del fatturato o dei corrispettivi nel mese di marzo o aprile 2020, rispetto allo stesso mese dell’anno scorso, sia di almeno il 50%.

In entrambi i casi sono altresì sospesi, nei mesi di aprile e maggio 2020, i termini dei versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi INAIL.

Vanno invece sempre comunque versate, secondo le scadenze ordinarie, le ritenute d’acconto con cod. tributo 1040.

Nel testo ufficiale del DL “liquidità” la riduzione mensile del 33% o del 50% non è più collegata ai “ricavi o compensi” ma al fatturato o corrispettivi (si veda “La nozione di fatturato prescinde dagli incassi” di oggi).
I versamenti in esame sono sospesi anche per i soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione, che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato e che hanno intrapreso l’attività di impresa, arte o professione a partire dal 1° aprile 2019.

A prescindere dall’ammontare dei ricavi o compensi del periodo d’imposta precedente, è prevista la sospensione dei versamenti IVA nei mesi di aprile e maggio 2020 nei confronti dei soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione:
– che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nelle Province di Bergamo, Brescia, Cremona, Lodi e Piacenza;
– a condizione che abbiano subito una riduzione del fatturato o dei corrispettivi, nel mese di marzo o aprile 2020, di almeno il 33% rispetto allo stesso mese dell’anno scorso.

Per i soggetti che operano nei settori maggiormente colpiti dall’emergenza sanitaria (es. turismo, ristorazione, attività sportive e culturali, intrattenimento, assistenza, trasporti, istruzione, parchi divertimento, eventi fiere e convegni), resta ferma la sospensione, ai sensi degli artt. 8 del DL 9/2020 e 61 del DL 18/2020:
– dei versamenti delle ritenute sui redditi di lavoro dipendente e assimilati, dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi INAIL, dal 2 marzo al 30 aprile 2020;
– indipendentemente dall’ammontare dei ricavi o compensi del 2019 e dalla misura della riduzione del fatturato o dei corrispettivi nei mesi di marzo e aprile 2020.

Resta ferma anche l’ulteriore sospensione fino al 31 maggio 2020, prevista dall’art. 61 comma 5 del DL 18/2020, per le federazioni sportive nazionali, gli enti di promozione sportiva, le associazioni e le società sportive, sia professionistiche che dilettantistiche.

I versamenti sospesi devono essere effettuati, senza applicazione di sanzioni ed interessi, in un’unica soluzione entro il 30 giugno 2020 o mediante rateizzazione fino ad un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal medesimo mese di giugno 2020. Non si fa luogo al rimborso di quanto già versato.

Lo Studio rimane a disposizione.