Breve disamina delle misure previste dal Decreto Legge “liquidità salva imprese e professionisti”

Breve disamina delle misure previste dal Decreto Legge “liquidità salva imprese e professionisti”

In attesa della pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale del Decreto Legge “Liquidità” di seguito una breve disamina delle misure adottate, sulla base di quanto riferito nella Conferenza stampa e del testo in bozza del Decreto.

Nuova proroga per tasse e contributi

  • estensione al 30 maggio 2020 della sospensione dei versamenti fiscali e contributivi da parte delle imprese, autonomi e professionisti con ricavi o compensi non superiori a 50 milioni di euro nel periodo di imposta precedente a quello in corso che hanno subito una diminuzione dei ricavi o dei compensi di almeno il 33 per cento nel mese di marzo 2020 rispetto allo stesso mese del precedente periodo d’imposta e nel mese di aprile 2020 rispetto allo stesso mese del precedente periodo d’imposta;
  • per i residenti delle 5 province più colpite (Bergamo, Brescia, Cremona, Lodi, Piacenza), sospensione versamento IVA se calo del fatturato di almeno il 33% a prescindere dalla soglia di fatturato dei 50 milioni;
  • sospensione dei versamenti, senza applicazione di sanzioni ed interessi, che andranno effettuati in un’unica soluzione entro il 30 giugno 2020 o mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal medesimo mese di giugno 2020;
  • congelamento dei termini per il bonus prima casa dal 23 febbraio al 31 dicembre 2020;
  • estensione al 16 aprile 2020 del termine per i versamenti in scadenza il 20 marzo scorso e proroga della scadenza per l’invio della Certificazione Unica dal 31 marzo al 30 aprile.

Credito di imposta per acquisto mascherine

La bozza del DL per il credito alle imprese prevede, inoltre, il credito di imposta anche sull’acquisto di mascherine e di altri dispositivi di protezione individuale.

La disposizione estende “le tipologie di spese ammesse al credito d’imposta attribuito per le spese di sanificazione degli ambienti e degli strumenti di lavoro” includendo quelle relative all’acquisto di dispositivi di protezione individuale (quali, ad esempio, mascherine chirurgiche, Ffp2 e Ffp3, guanti, visiere di protezione e occhiali protettivi, tute di protezione e calzari), ovvero all’acquisto e all’installazione di altri dispositivi di sicurezza atti a proteggere i lavoratori dall’esposizione accidentale ad agenti biologici o a garantire la distanza di sicurezza interpersonale (quali, ad esempio, barriere e pannelli protettivi)”. Sono, inoltre, compresi i detergenti mani e i disinfettanti.

Il credito d’imposta è attribuito a ciascun beneficiario, fino all’importo massimo di 20.000 euro, nella misura del 50 per cento delle spese sostenute fino al 31 dicembre 2020, e comunque nel limite di spesa fissato in 50 milioni di euro.

Prestiti a imprese, PMI, professionisti

Sace SPA, posseduta da Cassa Depositi e Prestiti sarà autorizzata a concedere, fino al 31 dicembre 2020, garanzie per il rilascio di finanziamenti sotto qualsiasi forma alle imprese con sede in Italia, colpite dall’epidemia Covid-19. Di questi 200 miliardi di euro, almeno 30 miliardi saranno destinati a supporto di piccole e medie imprese, lavoratori autonomi e liberi professionisti titolari di partita Iva.

NB – le imprese che utilizzeranno questo strumento non potranno distribuire utili nei dodici mesi successivi all’erogazione del credito e dovranno assumere l’impegno a gestire i livelli occupazionali attraverso accordi sindacali.

Il decreto approvato, che entrerà in vigore solo alla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, prevede – come definito dal Governo nel comunicato stampa ufficiale -:

  • lo stanziamento di 200 miliardi di prestiti con garanzie fino al 90% per tutte le imprese, senza limiti di fatturato, e altri 200 miliardi di crediti destinati al sostegno dell’export;
  • la garanzia al 100% sui prestiti per le piccole e medie imprese (fino a 499 dipendenti) e i professionisti: fino a 25 mila euro non ci sarà alcuna valutazione del merito di credito. Fino a 800.000 euro, garantiti al 90% dallo Stato e al 10% dai confidi, non ci sarà alcuna valutazione sull’andamento dell’azienda. Per importi fino a 5 milioni di euro la garanzia sarà pari al 90%, senza valutazione dell’andamento dell’aziendale.

Nello specifico:

  • le imprese con meno di 5.000 dipendenti in Italia e un fatturato inferiore a 1,5 miliardi di euro ottengono una copertura pari al 90% dell’importo del finanziamento richiesto e per queste è prevista una procedura semplificata per l’accesso alla garanzia;
  • la copertura scende all’80% per imprese con oltre 5.000 dipendenti e un fatturato fra 1,5 e 5 miliardi di euro e al 70% per le imprese con fatturato sopra i 5 miliardi;
  • l’importo della garanzia non potrà superare il 25% del fatturato registrato nel 2019 o il doppio del costo del personale sostenuto dall’azienda;
  • per le piccole e medie imprese, anche individuali o partite Iva, sono riservati 30 miliardi e l’accesso alla garanzia rilasciata da SACE sarà gratuito ma subordinato alla condizione che le stesse abbiano esaurito la loro capacità di utilizzo del credito rilasciato dal Fondo Centrale di Garanzia.

Speciale Fondo Centrale di Garanzia professionisti e PMI

Dal testo della bozza, si evince viene disposto un ulteriore potenziamento del Fondo di Garanzia per le Pmi.

Sono infatti ammessi al Fondo con copertura al 100%, e senza procedura di valutazione da parte del medesimo, i nuovi finanziamenti di durata massima di 6 anni a favore di pmi e piccoli professionisti, per un importo massimo di 25.000 euro e comunque non superiore al 25% dei ricavi del beneficiario; il rimborso del capitale non decorre prima di 18 mesi dall’erogazione del prestito.

Il Fondo può ora concedere garanzie a titolo gratuito fino a un importo massimo di 5 milioni di euro anche alle imprese con numero di dipendenti inferiore a 499. La garanzia del fondo stesso è pari al 90% dell’importo.

Infine, per le imprese con ricavi fino a 3,2 milioni di euro, la garanzia concessa dal Fondo al 90% può essere cumulata con un’altra garanzia di un terzo soggetto, per ottenere prestiti con una garanzia del 100% su finanziamenti di importo massimo di 800.000 euro (e comunque non superiori al 25% dei ricavi del beneficiario).

Divieto di cumulo pensioni e redditi

Sempre dal testo della bozza, arriva un chiarimento sul cd. Fondo ultima istanza, cioè l’indennità 600 euro dedicata ai professionisti iscritti a una cassa specifica (come gli ingegneri e gli architetti). Si specifica che i professionisti di cui al comma 2 dell’art. 44 del decreto legge 18/2019, ai fini della fruizione dell’indennità prevista dal medesimo articolo, devono risultare iscritti, in via esclusiva, agli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria di cui ai decreti legislativi 509/1994 e 103/1996 e, pertanto:

  • non devono percepire redditi da lavoro dipendente;
  • non devono essere titolari di pensione di anzianità e vecchiaia.

Proroga DURF

L’art.23 della bozza dispone che “I certificati previsti dall’articolo 17- bis, comma 5, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, emessi entro il 29 febbraio 2020, conservano la loro validità fino al 30 giugno 2020”. Viene quindi prorogata espressamente la validità dei certificati previsti dall’art.17-bis del d.lgs. 241/1997, in materia di appalti, emessi dall’Agenzia delle entrate.

In particolare, la proroga si riferisce ai certificati emessi nel mese di febbraio 2020 prorogandone la validità fino al 30 giugno 2020, al fine di evitare, in considerazione della situazione connessa all’emergenza epidemiologica da COVID-19, accessi da parte di contribuenti agli uffici dell’Agenzia.

In definitiva: i documenti unici di regolarità fiscale (DURF) emessi nel corso del mese di febbraio 2020 rimangono validi fino al 30 giugno 2020.

Differimenti vari e impiantistica sportiva

Il decreto prevede, infine:

  • lo spostamento, dal 15 aprile all’11 maggio, del termine concernente il rinvio d’ufficio delle udienze dei procedimenti civili e penali pendenti presso tutti gli uffici giudiziari, nonché la sospensione del decorso dei termini per il compimento di qualsiasi atto dei procedimenti civili e penali (indagini preliminari, adozione di provvedimenti giudiziari e deposito della loro motivazione, proposizione degli atti introduttivi del giudizio e dei procedimenti esecutivi, impugnazioni e, in genere, tutti i termini procedurali). Si intendono altresì sospesi, per la stessa durata, i termini per la notifica del ricorso in primo grado innanzi alle Commissioni tributarie;
  • per i termini dei procedimenti amministrativi (ordinatori o perentori, propedeutici, endoprocedimentali, finali ed esecutivi) pendenti alla data del 23 febbraio scorso o avviati successivamente, non si tiene conto del periodo compreso tra questa stessa data e il 15 maggio 2020Tutti i certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi comunque denominati (compresi i permessi edilizi), in scadenza tra il 31 gennaio e il 31 luglio 2020, conservano la loro validità fino al 30 settembre 2020;
  • l’esecuzione dei provvedimenti di rilascio degli immobili, anche ad uso non abitativo, è sospesa fino al 30 giugno 2020. Naturalmente, le disposizioni non si applicano ai pagamenti di stipendi, pensioni, emolumenti di ogni sorta, indennità, ammortizzatori sociali e prestazioni assistenziali o sociali, contributi, sovvenzioni o agevolazioni alle imprese di qualsivoglia natura;
  • l’ampliamento, fino al termine dell’anno in corso, dell’operatività del Fondo di garanzia per l’impiantistica sportiva, amministrato in gestione separata dall’Istituto per il Credito Sportivo, includendo anche i finanziamenti per le esigenze di liquidità, attualmente esclusi, delle Federazioni Sportive Nazionali, delle Discipline Sportive Associate, degli Enti di Promozione Sportiva, delle associazioni e delle società sportive dilettantistiche. A tali fini, è costituito un apposito comparto del predetto Fondo con una dotazione di 30 milioni di euro per l’anno 2020.

  Lo Studio rimane a disposizione.

One thought on “Breve disamina delle misure previste dal Decreto Legge “liquidità salva imprese e professionisti””

  1. Paolo Basso ha detto:

    Good theme !